Statuto Associazione Gardenia

> D. Cris Napoletano: STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ FAMILIARE “GARDENIA”

Art.1 – Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi della legge regionale della Lombardia 1/2008-art.36, l’associazione di solidarietà familiare denominata “Gardenia” e da ora in poi, in questo documento, denominata “Associazione”, con sede presso Milano in via Palanzone 33, cap 20162. Il cambio di sede sociale all’interno dello stesso comune, può essere deliberato dall’assemblea dei soci, senza che ciò comporti modifiche statutarie. La sua durata è illimitata.
Art.2 – Scopo
L’Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio gestire specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e delle altre normative in materia vigenti.

Opera esclusivamente per fini di promozione sociale, culturale ed artistico, e persegue il fine esclusivo della promozione culturale e sociale del territorio attraverso la ricerca, il reperimento e la messa in produzione di opere cinematografiche, video, fotografiche e multimediali, organizzazione di eventi, seminari convegni e corsi di formazione.

L’Associazione si prefigge lo scopo di promuovere attività nell’ambito:

• dell’educazione delle famiglie,
• formazione e sostegno delle famiglie,
• formazione e assistenza nell’ambito assistenziale per bambini e adulti
• formazione e assistenza ai cittadini per l’integrazione sociale dei migranti.

Art.3 – Attività
L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo primario sostenere il benessere delle persone, sia singolarmente sia in modo collettivo attraverso l’educazione secondo il paradigma pedagogico quantistico e attraverso la realizzazione e diffusione di film,  servizi fotografici, servizi multimediali, libri e giornali stampati o multimediali  e la realizzazione e diffusione di opere creative come giochi e strumenti innovativi anche attraverso giardinaggio, scultura percorsi meditativi nella natura, nonché l’organizzazione di Festival e di eventi cinematografici, organizzazione di corsi di formazione, convegni e seminari sia in presenza sia online.

Art.4 – Ammissione dei soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri senza limitazioni né privilegi. I Soci possono essere: > D. Cris Napoletano: • Soci fondatori: sono tali le persone fisiche e/o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
 • Soci ordinari: sono tali le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando un’attività, libera, gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
 • Soci sostenitori: sono tali tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito mediante conferimenti, donazioni in denaro o in natura.
• Soci onorari: sono tali le persone fisiche e/o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dello sviluppo e del sostegno dell’essere umano e nei settori delle arti del cinema, della pubblica utilità e socialità. Il riconoscimento dello status è deliberato dal Consiglio Direttivo su proposta dei due terzi dello stesso;
Possono chiedere di essere ammessi come Associati sia le persone fisiche, che giuridiche e le associazioni italiane o straniere, mediante inoltro di domanda scritta, sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci hanno i diritti di partecipare alla ideazione e programmazione delle attività associative e di collaborare fattivamente alla relativa realizzazione di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, dietro formale richiesta al consiglio direttivo, alle delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Tutti i soci hanno il dovere di tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti eventualmente adottati dall’Associazione e di corrispondere la quota associativa annuale a sostegno delle spese generali dell’associazione.

Art.6 – Recesso ed esclusione del socio.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:
1 morosità del versamento della quota annuale protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
2 gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare
gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art.7 – Gli organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
1 l’assemblea dei soci,
2 il consiglio direttivo,
3 il presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica, previa esibizione di idonea e puntuale documentazione.
Art.8 – L’assemblea > D. Cris Napoletano: L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
1 avviso scritto da inviare con e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
2 avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto e/o dell’Atto Costitutivo, del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’associazione.
È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima (almeno il giorno successivo), qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1 elezione del Presidente,
2 elezione del Consiglio direttivo,
3 proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
4 approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
5 determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione,
6 ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
7 approvazione del programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1 approvazione di eventuali modifiche allo Statuto o all’Atto Costitutivo, con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti;
2 scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota annuale.
Art.9 – Il Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a 7 membri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo:
1 compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2 redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
3 redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4 ammette i nuovi soci;
5 esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. > D. Cris Napoletano: Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
1 il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale),
 2 il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),
 3 il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),
 4 Il Tesoriere (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),
 1 membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto l’Associato o gli Associati che, all’ultima elezione assembleare, seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Art.10 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.
Art.11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Art.12 – Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art.13 – Il Tesoriere
2 Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili, effettua i pagamenti e gli incassi, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Art.14 – I mezzi finanziari
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
1 quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
2 eredità, donazioni e legati;
3 contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4 contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
5 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7 erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9 altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
L’Associazione annualmente presenterà un bilancio sociale e la documentazione richiesta dalla regione Lombardia per il mantenimento dei requisiti, così come indicato nell’allegato D della DGR n. 4331 del 26/10/2012

Art.15 – Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. > D. Cris Napoletano: L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari previa acquisizione del parere di cui all’art. 148 ottavo comma TUIR.

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